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Le somme di cui ai commi primo e quarto dell'articolo 4 sono dall'Istituto centrale di statistica distribuite ai comuni e alle camere di commercio secondo norme stabilite da un'apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Della commissione fanno parte un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, due rappresentanti dell'Istituto centrale di statistica, un rappresentante del Ministero dell'interno, un rappresentante del Ministero del tesoro, un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art5 · fonte su Normattiva