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E' fatto obbligo, ai capi delle famiglie e delle convivenze, a coloro che dispongono delle abitazioni non occupate, agli imprenditori e gestori delle unita' locali ed in genere alle persone che vi sono tenute, di rispondere con precisione ed esattezza alle domande contenute nei modelli di rilevazione ricevuti. In caso di rifiuto o di comunicazione di notizie scientemente errate o incomplete si applicano le sanzioni previste dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui all'articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art7 · fonte su Normattiva