Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti e' tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui allo articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.
Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008
