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Il segreto d'ufficio delle notizie raccolte in occasione dei censimenti e' tutelato dall'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238, con le modifiche di cui allo articolo 3 della legge 12 luglio 1961, n. 603.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1980-12-18;864~art8 · fonte su Normattiva