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All'onere di lire 20 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1980, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo. All'onere di lire 60 miliardi per l'anno finanziario 1981 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento di cui al capitolo 6856 del predetto stato di previsione per l'anno finanziario 1981. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 22 dicembre 1980 al 22 dicembre 2008

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