Art. 1 — Piano quinquennale di sviluppo della scuola
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Per l'attuazione del Piano di sviluppo della scuola, previsto dall'articolo 1 della legge 13 luglio 1965, n. 874, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, per ciascuno degli esercizi dal 1966 al 1970, sono iscritti nuovi stanziamenti e stanziamenti aggiuntivi nella misura e con la destinazione indicati negli articoli della presente legge. Gli stanziamenti indicati al precedente comma potranno essere aumentati, di anno in anno, con la legge di approvazione del bilancio dello Stato, in relazione alle possibilita' offerte dal bilancio medesimo e sulla base del Piano di sviluppo quinquennale della scuola e del Programma di sviluppo economico. Indipendentemente da quanto stabilito nel precedente comma, gli stanziamenti previsti dalla presente legge e destinati a spese di personale saranno aumentati in rapporto ad eventuali miglioramenti economici di carattere generale disposti posteriormente al 1 gennaio 1966.
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
