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[1]Per i fini di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, lo stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione nell'anno 1966, e' aumentato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966...................... L. 500 milioni per il 1967..................... L. 1.500 milioni per il 1968..................... L. 3.000 milioni per il 1969..................... L. 4.700 milioni per il 1970..................... L. 6.800 milioni La ripartizione delle somme tra le varie Province e' disposta dal Ministro per la pubblica istruzione in base alle condizioni economico-sociali delle Province stesse, tenuto conto delle esigenze manifestatesi e in relazione alla sussistenza delle condizioni necessarie al funzionamento del doposcuola.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art10 · fonte del testo