Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 13 — Contributi alle Casse scolastiche delle scuole secondarie superiori e artistiche

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[1]Per i fini di cui al primo comma del precedente articolo 12 nonche' per favorire le attivita' giovanili di carattere culturale, artistico e ricreativo-educativo, con la libera partecipazione degli alunni, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme per contributi alle Casse scolastiche delle scuole statali d'istruzione secondaria superiore e artistica:

[2]per il 1966...................... L. 250 milioni per il 1967...................... L. 300 milioni per il 1968...................... L. 350 milioni per il 1969...................... L. 400 milioni per il 1970...................... L. 450 milioni La ripartizione degli stanziamenti di cui al primo comma e' disposta annualmente dal Ministro per la pubblica istruzione con i criteri stabiliti nel precedente articolo 12. Il 30 per cento dello stanziamento complessivo di ciascun anno e' attribuito alle Casse scolastiche degli istituti professionali.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art13 · fonte del testo