Art. 14 — Trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo e degli istituti professionali
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 settembre 1970 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
((Per il trasporto gratuito degli alunni della scuola dell'obbligo provenienti da localita', frazioni o comuni viciniori ad una sede di scuola statale o di scuola autorizzata a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, qualora non esista nel luogo di provenienza la corrispondente scuola statale e sussistano obiettive difficolta' di accesso, nonche' per il trasporto gratuito degli alunni degli istituti professionali statali, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme: per il 1966..................... L. 1.400 milioni per il 1967..................... L. 4.100 milioni per il 1968..................... L. 4.600 milioni per il 1969..................... L. 5.200 milioni per il 1970..................... L. 6.900 milioni Il servizio di trasporto puo' essere affidato ai patronati scolastici e relativi consorzi provinciali, ad enti locali territoriali ed amministrazioni pubbliche e, quando si tratti di provvedere al trasporto di alunni degli istituti professionali, ai singoli istituti. Gli assuntori del servizio hanno l'obbligo di provvedere all'assicurazione degli alunni trasportati per i danni che a questi possano derivare nella esecuzione del trasporto. Gli enti locali sono autorizzati ad intervenire con loro contributi al fine di facilitare i trasporti di cui al precedente comma. L'erogazione delle somme destinate all'organizzazione del servizio di trasporto gratuito e' disposta, sotto forma di contributi, a favore degli enti, delle amministrazioni e degli istituti indicati nel secondo comma del presente articolo. Su tali fondi e' autorizzata la concessione di sussidi agli alunni a titolo di rimborso, parziale o totale, delle spese di viaggio sostenute quando non possano fruire del trasporto gratuito)).
Testo in vigore dal 2 settembre 1970 al 16 dicembre 2010
