Art. 16 — Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche
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[1]Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo. Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al. 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme: per il 1966..................... L. 1.000 milioni per il 1967..................... L. 1.300 milioni per il 1968..................... L. 1.800 milioni per il 1969..................... L. 2.400 milioni per il 1970..................... L. 3.000 milioni
[2]Il servizio di distribuzione dei buoni-libro puo' essere affidato alle Casse scolastiche. Per la determinazione delle modalita' e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15. E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
