Finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970

Art. 16 — Buoni-libro per gli alunni delle scuole secondarie superiori o artistiche

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[1]Per facilitare l'acquisto dei libri di testo agli alunni capaci e meritevoli, di disagiate condizioni economiche, frequentanti istituti e scuole di istruzione secondaria superiore e artistica statali o autorizzati a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo. Stato, che non siano beneficiari di borse di studio contemplate dal seguente articolo 17, possono essere concessi buoni-libro dell'importo unitario annuo di lire 15.000. A tal fine, per ciascuno degli anni dal 1966 al. 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione, sono iscritte le seguenti somme: per il 1966..................... L. 1.000 milioni per il 1967..................... L. 1.300 milioni per il 1968..................... L. 1.800 milioni per il 1969..................... L. 2.400 milioni per il 1970..................... L. 3.000 milioni

[2]Il servizio di distribuzione dei buoni-libro puo' essere affidato alle Casse scolastiche. Per la determinazione delle modalita' e dei criteri per l'assegnazione dei buoni-libro e la ripartizione degli stanziamenti si applica il disposto del terzo comma dell'articolo 15. E' consentita l'assegnazione, nel medesimo anno, di due buoni-libro agli alunni particolarmente bisognosi frequentanti il primo anno di corso di uno degli istituti indicati nel primo comma.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art16 · fonte su Normattiva