Art. 17 — Borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiore e artistiche
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[1]Per il conferimento di borse di studio agli alunni delle scuole secondarie superiori e artistiche statali o autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione sono iscritte le seguenti somme:
[2]per il 1966..................... L. 3.500 milioni per il 1967..................... L. 8.000 milioni per il 1968..................... L.10.000 milioni per il 1969..................... L.12.000 milioni per il 1970..................... L.14.000 milioni La somma di lire 3.500 milioni prevista per l'anno 1966 e' aggiuntiva allo stanziamento fissato per l'anno medesimo dall'articolo 2, ultimo comma, della legge 13 iuglio 1965, n. 874. Il conferimento delle borse di studio e' disposto con l'osservanza delle modalita' e dei criteri previsti dall'articolo 38 della legge 24 luglio 1962, n. 1073, commi dal terzo al nono.
Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010
