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[1]Per l'aggiornamento degli organici di personale non insegnante delle Universita', degli istituti universitari e del personale tecnico calcolatore e ausiliario degli Osservatori astronomici, astrofisici, geofisici e vulcanologici, gli stanziamenti per stipendi, retribuzioni, paghe ed altri assegni fissi al personale, iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'anno 1966 sono aumentati, per ciascuno degli anni dal 1966 al 1970, delle seguenti somme:

[2]per il 1966..................... L. 1.900 milioni per il 1967..................... L. 2.800 milioni per il 1968..................... L. 4.800 milioni per il 1969..................... L. 6.800 milioni per il 1970..................... L. 9.800 milioni Una somma non inferiore al decimo degli stanziamenti di cui al precedente comma sara' destinata alle esigenze delle Universita', Facolta' e Istituti scientifici speciali istituiti dopo il 31 dicembre 1965.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art27 · fonte del testo