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In ciascun anno, in relazione alle effettive esigenze emerse, con decreti del Ministro per il tesoro, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, possono essere apportate variazioni compensative agli stanziamenti dei capitoli tra i quali sono ripartite le somme previste, rispettivamente, dagli articoli 2, 5 e 26 della presente legge. Tutti gli stanziamenti previsti dalla presente legge, comprese le maggiori assegnazioni disposte in applicazione del secondo comma dell'articolo I, non utilizzati nell'anno per cui sono stabiliti possono esserlo negli anni successivi, in deroga alle norme vigenti, per i fini per cui sono stati iscritti negli stati di previsione. Parimenti possono essere utilizzati negli anni successivi gli stanziamenti previsti dalla legge 24 luglio 1962, n. 1073 e dalla legge 13 luglio 1965, n. 874, non utilizzati alla data del 31 dicembre 1965.

Testo in vigore dal 15 novembre 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-10-31;942~art37 · fonte su Normattiva