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Per la prosecuzione, nella nuova fase dell'intervento straordinario, dell'attivita' di studio e di ricerca della Associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno-SVIMEZ, e per assicurare la collaborazione della Associazione predetta agli organi preposti alla programmazione dello sviluppo e degli interventi per il Mezzogiorno, e' concesso alla Associazione predetta, a modifica di quanto disposto dall'articolo 1 della legge 20 marzo 1968, n. 392, un contributo annuale di lire 250.000.000, a partire dall'esercizio 1972 e sino a tutto l'esercizio 1975. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si fara' fronte, per l'anno 1972, con le disponibilita' di cui all'articolo 17, comma quarto, della presente legge.

Testo in vigore dal 26 ottobre 1971 al 9 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art11 · fonte su Normattiva