Art. 2 — Progetti speciali di interventi organici
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 ottobre 1971 al 9 maggio 1976. Leggi il testo vigente →
I progetti speciali di interventi organici nelle regioni meridionali sono di carattere intersettoriale o di natura interregionale ed hanno per oggetto la realizzazione di grandi infrastrutture generali o volte a facilitare lo sviluppo delle attivita' produttive e, in particolare, la localizzazione di quelle industriali; l'utilizzazione e la salvaguardia delle risorse naturali e dell'ambiente, anche con iniziative di alto interesse scientifico e tecnologico; l'attuazione di complessi organici di opere e servizi relativi all'attrezzatura di aree metropolitane o di nuove zone di sviluppo; la realizzazione di iniziative organiche per lo sviluppo di attivita' economiche in specifici territori o in settori produttivi. I progetti speciali debbono osservare le destinazioni del territorio stabilite dai piani urbanistici e, in mancanza, dalle direttive dei piani regionali di sviluppo.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1971 al 9 maggio 1976
