Art. 3 — Procedure di approvazione ed esecuzione dei progetti speciali
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I progetti speciali di cui all'articolo 2, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno o dalle Regioni meridionali, sono sottoposti dal Ministro stesso al CIPE, il quale delibera su di essi, in attuazione del programma economico nazionale, sentito il Comitato di cui al terzo comma dell'articolo 1 della presente legge, e fissa i criteri per la loro elaborazione tecnica da parte della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti ad essa collegati. All'attuazione delle deliberazioni del CIPE di cui al comma precedente provvede il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. L'esecuzione dei progetti speciali e' affidata alla Cassa per il Mezzogiorno e agli enti ad essa collegati. La Cassa per il Mezzogiorno puo' affidare sulla base di convenzioni all'uopo stipulate, in forma unitaria la progettazione e l'esecuzione delle opere, anche in deroga a disposizioni vigenti, a societa' a prevalente capitale pubblico costituite con la partecipazione degli enti pubblici locali.
Testo in vigore dal 26 ottobre 1971 al 9 maggio 1976
