Il CIPE, su proposta del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, determina, sulla base dell'indicazione dei settori da considerarsi prioritari per l'espansione dell'apparato industriale nazionale e per la maggiore occupazione della manodopera, le direttive generali di politica industriale per intensificare lo sviluppo del Mezzogiorno, nonche' specifici piani promozionali di settore. Il CIPE inoltre, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno determina: le linee direttrici prioritarie per conseguire la massima penetrazione del processo di industrializzazione nei territori esterni alle zone di concentrazione; le direttive per assicurare la localizzazione di impianti industriali nelle zone caratterizzate da piu' intensi fenomeni di spopolamento, al fine di creare condizioni di equilibrio demografico e produttivo; le direttive per l'attrezzatura del territorio ai fini dello sviluppo industriale e quelle per la realizzazione delle infrastrutture specifiche connesse alle iniziative industriali oggetto delle agevolazioni nel quadro della contrattazione programmata; le direttive per l'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) in ordine alla attivita' di promozione degli investimenti e di assistenza tecnica alle imprese, alle regioni e alle amministrazioni locali e per il Centro di formazione e studi (FORMEZ) in ordine all'attivita' di aggiornamento e di perfezionamento dei quadri direttivi, tecnici, imprenditoriali e culturali e di formazione culturale, al fine di sviluppare i servizi gratuiti da prestare, specie per le iniziative di piccole e medie dimensioni; le direttive per la graduazione dei finanziamenti agevolati e dei contributi per le iniziative industriali di cui al secondo e al quarto comma dell'articolo 10, per i finanziamenti agevolati di cui all'ottavo comma dello articolo 10, nonche' per i finanziamenti di cui all'articolo 1 della legge 16 settembre 1960, n. 1016, e all'articolo 2 della legge 12 marzo 1968, n. 315, a favore delle medie e piccole imprese commerciali e degli enti economici collettivi costituiti fra le stesse. Tali ultimi finanziamenti sono estesi, limitatamente ai territori di cui all'articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523, ai programmi di acquisto o di costruzione dei locali necessari per lo esercizio commerciale, nonche' alla formazione di scorte entro il limite del 30 per cento delle spese necessarie per la realizzazione dei programmi stessi. Le direttive di cui ai commi precedenti, e quelle di cui all'ultimo comma dell'articolo 1, impegnano, secondo le rispettive competenze, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli enti di gestione e le aziende a partecipazione statale, la Cassa per il Mezzogiorno e gli enti ad essa collegati, ad adottare i provvedimenti e ad effettuare gli interventi necessari alla loro attuazione. Le determinazioni di cui al presente articolo devono essere adottate entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 26 ottobre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-10-06;853~art8 · fonte su Normattiva