L'efficacia del piano pluriennale per il coordinamento degli interventi pubblici nel Mezzogiorno relativo al periodo 1966-70 viene prorogata al 31 dicembre 1971. Per l'attuazione degli interventi di competenza della Cassa per il Mezzogiorno per l'anno 1971, e' autorizzato a favore della Cassa medesima lo stanziamento di lire 262 miliardi, comprensivo della quota indicata al primo comma dell'articolo 2 della legge 8 aprile 1969, n. 160, e al netto, per il periodo medesimo, dell'importo di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge stessa. Il comitato dei Ministri per il Mezzogiorno in fase di coordinamento e la Cassa per il Mezzogiorno in fase applicativa destineranno 50 miliardi della somma stanziata alle opere civili (asili, strade di collegamento dei centri abitati con la campagna o a strade di importanza primaria, acquedotti, fognature, campi sportivi, cimiteri, ambulatori, linee elettriche, pavimentazioni stradali interne, ecc.) nei comuni manifestanti particolare depressione, con speciale riguardo a quelli classificati montani a norma della legge 25 luglio 1952, n. 991. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, per l'anno finanziario 1971, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-04-15;205~artunico · fonte su Normattiva