All'onere di lire 9.000.000 per l'esercizio finanziario 1959-60 si fara' fronte mediante riduzione per lire 3.000.000, 4.00.000 e 2.000.000, rispettivamente degli stanziamenti dei capitoli nn. 32, 60 e 109 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per detto esercizio. Il Ministro per il tesoro e autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 4 agosto 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-07-07;762~art2 · fonte su Normattiva