All'onere di cui al precedente articolo si fara' fronte, per lire 3.000.000 e lire 115.000, rispettivamente, mediante riduzione degli stanziamenti del capitolo 561 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e del capitolo 96 di quello del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1959-60 e dei corrispondenti capitoli dell'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 25 novembre 1960
