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Al rifinanziamento della legge 3 dicembre 1971, numero 1102, recante norme per lo sviluppo della montagna, si provvede per gli anni 1975, 1976 e 1977 con uno stanziamento di lire 40 miliardi per il 1975 e di lire 160 miliardi complessivi per il 1976 e il 1977, da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Le somme stanziate per ciascun anno vengono cosi' utilizzate:

  • a)il 90 per cento da assegnarsi alle comunita' montane in conformita' ai criteri di riparto contenuti nel sesto comma dell'articolo 5 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;
  • b)il 5 per cento per il finanziamento delle opere pubbliche di interesse nazionale ed interregionale, nonche' di quelle destinate alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del suolo ed alla protezione della natura di competenza degli organi statali a norma dell'articolo 4, lettere f), g), h) del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11;
  • c)il 5 per cento per il finanziamento delle opere in corso o di particolare urgenza di cui all'articolo 15, punto 2 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, delle opere di bonifica montana danneggiate, nonche' dei maggiori oneri conseguenti alla revisione dei prezzi, alle gare in aumento, alle perizie suppletive per opere gia' eseguite o in corso di esecuzione; per la concessione di contributi per studi, ricerche, applicazioni sperimentali in materia di economia montana e per il rimborso dell'IVA dovuta per la compilazione della carta della montagna.

Testo in vigore dal 3 aprile 1975 al 6 giugno 2012

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-03-11;72~art1 · fonte su Normattiva