All'onere annuo di lire 500.000.000, derivante dalla attuazione della presente legge per gli esercizi finanziari 1969 e 1970, si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i rispettivi anni finanziari. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 8 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1024~art2 · fonte su Normattiva