E' autorizzata la spesa di lire 2.500.000.000 da ripartire in ragione di lire 500.000.000 per cinque anni finanziari consecutivi a decorrere dall'anno 1969, per l'acquisto e la costruzione di stabili da destinare a sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari.

Testo vigente dal 8 gennaio 1970

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urn:nir:stato:legge:1969-12-15;1024~art1 · fonte su Normattiva