I marittimi militarizzati, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, possono presentare domanda all'Ente nazionale per l'assistenza alla gente di mare, per la liquidazione, relativamente al periodo dal 1 marzo 1943 al 15 aprile 1946, dell'indennita' mensile di cui agli articoli 1 e 2 della legge predetta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Testo vigente dal 15 marzo 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-02-20;106~art1 · fonte del testo