Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Ente nazionale per la assistenza alla gente di mare presentera', per l'approvazione, il rendiconto di chiusura della gestione del fondo previsto dall'art. 1 della legge 11 gennaio 1943, n. 47, ai Ministri per il tesoro e per la marina mercantile, giusta il disposto dell'art. 4, secondo comma, della legge sopracitata, versando l'eventuale residuo attivo all'Erario in conto entrate.

Testo vigente dal 15 marzo 1956

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1956-02-20;106~art3 · fonte del testo