Le domande dirette ad ottenere l'integrazione di prezzo concessa dal decreto legislativo 2 aprile 1948, n. 380, agli esercenti di aziende minerarie sui combustibili fossili nazionali venduti e consegnati dal 1 marzo 1948 sino al 30 giugno 1948, debbono essere presentate, sotto pena, di decadenza, al Ministero dell'industria e del commercio, con la necessaria documentazione entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Testo vigente dal 25 gennaio 1950

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urn:nir:stato:legge:1949-12-05;1049~artunico · fonte del testo