Dopo il primo comma dell'articolo 4 della legge 15 maggio 1954, n. 234, e' aggiunto il seguente comma: "Le domande per ottenere le provvidenze di cui alla legge 13 febbraio 1952, n. 50, e successive modificazioni ed integrazioni, debbono essere presentate, a pena di decadenza, al prefetto competente entro 120 giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al precedente comma".
Testo vigente dal 7 marzo 1968
