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Si considerano tempestivi i ricorsi in materia di imposte dirette i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati presentati entro il 6 aprile di tale anno. Non si applica l'articolo 243 ultimo comma del testo unico delle leggi sulle imposte dirette approvato con decreto presidenziale 29 gennaio 1958, n. 645, nel caso in cui la dichiarazione dei redditi per il 1961, invece che entro il 31 marzo 1961, sia stata presentata entro il 6 aprile di tale anno. Si considerano validi gli adempimenti stabiliti in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari i cui termini scadevano nei giorni 29, 30 e 31 marzo 1961 e che siano stati eseguiti entro il 6 aprile di tale anno presso gli uffici finanziari.

Testo in vigore dal 15 dicembre 1961 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1961-11-10;1281~artunico · fonte del testo