A favore della Fondazione e' concesso per il suo funzionamento un contributo annuo di lire 5 milioni a decorrere dall'esercizio finanziario 1961-62, da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione. All'onere del contributo relativo all'esercizio 1961-62 si provvede con un'aliquota delle disponibilita' nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni del bilancio per il detto esercizio; a quello afferente allo esercizio 1962-63, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte ordinaria dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;261~art5 · fonte su Normattiva