Per le spese generali e per ogni altro atto preparatorio sara' versata all'Ente la somma di lire 500 milioni da servire per la costituzione di un fondo patrimoniale di avviamento. A tal fine e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni da iscriversi nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con pari aliquota delle disponibilita' nette di cui al provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1960-61. Il Ministro per il tesoro provvedera' con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 ottobre 1961

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urn:nir:stato:legge:1961-10-18;1048~art16 · fonte su Normattiva