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In relazione ai diversi tipi di attivita' e per categorie omogenee, il Ministro della marina mercantile provvede, con proprio decreto, sentita la Commissione consultiva centrale per la pesca marittima, alla determinazione del contributo di cui all'articolo 1.

Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 9 luglio 2004

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;72~art3 · fonte su Normattiva