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La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, nel limite del 5 per cento delle somme complessive disponibili, puo' essere destinata dal Ministro della marina mercantile al finanziamento di ricerche scientifiche concernenti l'impatto degli eventi calamitosi di cui al medesimo articolo 1 sulle attivita' produttive previste dalla presente legge.
Testo in vigore dal 13 febbraio 1992 al 9 luglio 2004
