All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 44.454.700.000 per l'anno 1990, si provvede, quanto a lire 5.921.500.000, mediante l'utilizzazione della quota del monte salari di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, spettante allo stesso Ministero di grazia e giustizia per il primo semestre 1990, e, quanto a lire 38.533.200.000, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 2, valutato in lire 2.509.664.000 per l'anno 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 24 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-22;342~art4 · fonte su Normattiva