Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi del Ministero di grazia e giustizia, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, opera con decorrenza dal 1 gennaio 1990, ed e' integrato, per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1990, dalla quota di cui al comma 13 dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, nonche', fino al 31 dicembre successivo, dalla somma di lire 38.533.200.000.

Testo vigente dal 24 novembre 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-11-22;342~art1 · fonte su Normattiva