E' autorizzata, per l'esercizio finanziario 1954-55, la concessione della somma di un miliardo a favore del "Fondo nazionale di soccorso invernale". Alla copertura dell'onere relativo sara' provveduto mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario predetto.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art15 · fonte del testo