Per l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei sovrapprezzi di cui agli, articoli 2, 3 e 5 della presente legge, nonche' per la repressione delle trasgressioni, la risoluzione delle controversie, le prescrizioni e la riscossione dei crediti dipendenti dalle disposizioni in detti articoli previste, si osservano, in quanto applicabili, le norme relative ai diritti erariali. Nei casi, peraltro, in cui il trasgressore incorra, per il medesime fatto, in penalita' per il mancato pagamento sia dei diritti erariali, sia dei sovrapprezzi sopra menzionati, si applica una sola pena pecuniaria.

Testo vigente dal 13 novembre 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-11-03;1042~art14 · fonte del testo