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All'onere derivante dall'attuazione della presente legge valutato in lire 60 milioni si provvede con riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 2333 (lire 30.000.000) e n. 2603 (lire 30.000.000) dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 1966 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 10 giugno 1966 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1966-05-14;357~art4 · fonte del testo