Il Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con quello per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a modificare, anno per anno, ove occorra, in relazione al variare dei costi, i prezzi di cui al precedente articolo 1, nonche' a stabilire le norme per l'attuazione dello sconto e a fissare i termini, le modalita' e quanto altro occorra per l'acquisto e la distribuzione dei libri.

Testo vigente dal 5 settembre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;719~art2 · fonte su Normattiva