I libri di testo, compresi quelli per ciechi, sono forniti gratuitamente agli alunni delle scuole elementari, pia statali, sia autorizzate a rilasciare titoli di studio riconosciuti dallo Stato. 1 Per l'anno scolastico 1963-64 il prezzo di copertina dei cinque libri di lettura e dei tre libri sussidiari non puo' superare complessivamente la somma di L. 7.450. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' stabilito il prezzo massimo di copertina per ciascun ciclo e per ciascun volume, in relazione alle caratteristiche tecniche dei singoli volumi. Con le stesse modalita' possono essere modificate le avvertenze per la realizzazione tecnica di libri di testo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1955, n. 1388. Per gli acquisti effettuati a carico del Ministero della pubblica istruzione sul prezzo di copertina sara' praticato uno sconto.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

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La Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 30 dicembre 1994, n. 454 (in G.U. 1a s.s. 04/01/1995, n. 1) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964 n. 719 (Fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari), nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono all'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale".

Testo vigente dal 5 gennaio 1995

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 454/1994

    Ha colpito questo articolo
    30 dicembre 1994

    La fornitura gratuita dei libri di testo delle scuole elementari - come risulta dall'impugnato art. 1 della legge 10 agosto 1964, n. 719 - è una provvidenza considerata dal legislatore ordinario strettamente connessa all'assolvimento dell'obbligo scolastico. E poiché l'obbligo scolastico, sia secondo le norme del testo unico dell'istruzione elementare approvato con r.d. 5 febbraio 1928, n. 177 (artt. 174 e 237), sia secondo quelle, ora vigenti, del testo unico per le scuole di ogni ordine e grado, approvato con d.P.R. 16 aprile 1994, n. 297 (art. 111, comma secondo), può essere adempiuto, a determinate condizioni, anche in modi diversi dalla frequenza delle scuole pubbliche o di quelle private abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, è discriminatoria, e perciò lesiva dell'art. 3 Cost., l'esclusione dalla fornitura gratuita dei libri di testo, in forza della disposizione 'de qua', di chi l'obbligo scolastico assolva in modi diversi da tale tipo di frequenza. Non può infatti sostenersi che la lamentata esclusione trovi giustificazione nel precetto dell'art. 33, terzo comma, Cost. - che nel sancire il diritto degli enti e dei privati di istituire scuole e istituti di educazione esclude oneri per lo Stato - o in una "maggiore capacità' economica" di cui gli alunni delle scuole meramente private godrebbero rispetto a quelli delle scuole statali e delle scuole private "paritarie", giacché - sotto il primo profilo - il legislatore, coerentemente con i principi propri dell'assistenza scolastica, ha previsto - sempre che, ovviamente, i testi prescelti rientrino tra quelli approvati dal ministro della pubblica istruzione, o non vietati (v. artt. 6, d.lgs. Capo provv. Stato n. 1497 del 1947, e 155 e 153, t.u. n. 297 del 1994) - di destinare la fornitura gratuita dei libri direttamente agli alunni, e pertanto, comprendervi anche gli alunni che frequentino scuole meramente private non equivale alla assunzione di un onere da parte dello Stato in favore di dette scuole, mentre - sotto il secondo profilo - anche ammesso, in via di pura ipotesi, che l'iscrizione presso scuole meramente private costituisca di per sé indice di maggiore capacità economica, va considerato che la provvidenza in questione non è dalla legge collegata in alcun modo alla capacità economica dello studente. Perciò - assorbite le questioni formulate in riferimento agli artt. 33 e 34 Cost. - deve quindi dichiararsi la illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, della legge 10 agosto 1964, n. 719, nella parte in cui esclude dalla fornitura gratuita dei libri di testo gli alunni delle scuole elementari che adempiono l'obbligo scolastico in modo diverso dalla frequenza presso scuole statali o abilitate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. - Su altre questioni concernenti, sotto vari aspetti l'obbligo e l'assistenza scolastica, v. S. nn. 7/1967, 36/1982, 106/1968 e 125/1975. red.: S.P.

    Art. 1 Fornitura gratuita di libri di testo agli alunni delle scuole elementari

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-08-10;719~art1 · fonte su Normattiva