A seguito di apposita domanda, il Ministro per il tesoro, con propri decreti, autorizza i singoli prestiti e concede la garanzia dello Stato per le variazioni del tasso di cambio rispetto a quello vigente al momento dell'erogazione della somma mutuata.

Testo vigente dal 11 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-11-30;796~art2 · fonte su Normattiva