La garanzia assicura il riacquisto della valuta necessaria al rimborso del prestito ottenuto, per capitale e interessi, al cambio applicato alla cessione della valuta estera ricevuta in prestito piu' o meno un due per cento, restando a debito o a credito del Tesoro le eventuali maggiori differenze che si verificassero tra il cambio del giorno di cessione e quello del giorno di acquisto.

Testo vigente dal 11 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-11-30;796~art3 · fonte su Normattiva