Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti del Fondo di ristabilimento del Consiglio d'Europa e destinate all'esercizio delle sue funzioni, sono equiparate, agli effetti dell'IVA, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni. I beni importati dal Fondo, nell'esercizio delle proprie funzioni, non sono soggetti al pagamento dell'IVA. Le disposizioni previste nei precedenti commi trovano applicazione allorche' le operazioni siano d'importo superiore a lire 100 mila.

Testo vigente dal 11 dicembre 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-11-30;796~art6 · fonte su Normattiva