L'accertamento delle responsabilita', l'applicazione delle sanzioni e la liquidazione degli interessi, a norma degli articoli precedenti, spettano alla Corte dei conti, su istanza del procuratore generale rappresentante il pubblico ministero presso la Corte stessa. Per il procedimento si osservano, in quanto applicabili, le norme stabilite, per i giudizi di responsabilita', dal regolamento di procedura 18 agosto 1933, n. 1038.

Testo vigente dal 15 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1041~art8 · fonte su Normattiva