I direttori generali, i capi di servizio e i direttori di ragioneria, compresi quelli delle Amministrazioni autonome dello Stato, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, vengano a conoscenza delle infrazioni contemplate negli articoli precedenti, debbono farne immediata denuncia al procuratore generale della Corte dei conti, dandone contemporanea notizia al Ministro per il tesoro. Coloro che non adempiono all'obbligo della denuncia di cui al comma precedente incorrono nelle stesse sanzioni previste per i responsabili delle infrazioni e rispondono, in solido con gli stessi, del pagamento degli interessi dovuti ai sensi dell'articolo precedente. Il medesimo obbligo di denuncia, con le sanzioni e responsabilita' correlative per inadempienza previste al comma precedente, incombe ai Ministri ed ai Sottosegretari di Stato che abbiano conoscenza specifica e diretta delle infrazioni di cui sopra.

Testo vigente dal 15 dicembre 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-11-25;1041~art7 · fonte su Normattiva