Art. 3 — I presidenti delle commissioni tributarie e delle sezioni
I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado)) e delle sezioni I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di primo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 1, ovvero tra i componenti che abbiano esercitato, per almeno cinque anni le funzioni di giudice tributario, purche' in possesso del di- ploma di laurea in giurispridenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I presidenti delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I presidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati ((tra i magistrati tributari ovvero tra quelli ordinari, amministrativi, contabili o militari)), in servizio o a riposo, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)). I vicepresidenti di sezione delle ((corti di giustizia tributaria di secondo grado)) sono nominati tra i magistrati di cui al comma 3 ovvero tra i componenti che abbiano esercitato per almeno dieci anni le funzioni di giudice tributario regionale purche' in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio, secondo la graduatoria redatta sulla base delle ((disposizioni contenute nell'articolo 11)).
Testo vigente dal 16 settembre 2022 al 1 gennaio 2027 · versione 27 su Normattiva