Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all'organizzazione giudiziaria tributaria - Assegnazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Differente disciplina del trattamento economico dei giudici tributari attualmente in servizio, determinata con decreto ministeriale, rispetto ai magistrati tributari di nuova nomina - Denunciata violazione dei principi di indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 101, 104, 105, 108, 110 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 6, par. 1, CEDU, degli artt. 24, commi 1, lett. d) ed e), e 2-bis; 24-bis; 13; 32; da 36 a 41 e 43 del d.lgs. n. 545 del 1992, che disciplinano lo status dei giudici tributari nei rapporti con il Ministero dell’economia e delle finanze e che attribuiscono competenza gestionale e di supporto amministrativo in ordine all’organizzazione giudiziaria tributaria al Ministero dell’economia e delle finanze. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del MEF nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.
Riguarda ancheart. 40 Giurisdizione tributariaart. 39 Giurisdizione tributariaart. 38 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 13 Giurisdizione tributariaart. 24 Giurisdizione tributariae altri 3
Giurisdizione tributaria - In genere - Ordinamento e organizzazione della giustizia tributaria - Gestione dei concorsi per l'accesso alla magistratura tributaria, variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, assunzioni di personale, comandi e distacchi, mobilità, trasferimenti, premi di produttività; gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza, nonché del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico - Denunciata irragionevolezza, violazione dei principi di buon andamento, indipendenza e imparzialità dei giudici e del principio convenzionale in tema di equo processo - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 124001).
Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4-ter; 4-quater; 9, 32, 36 e 37 del d.lgs. n. 545 del 1992, e dell’art. 20, commi 2-bis e 2-ter, del d.l. n. 44 del 2023, come conv., sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Messina, in riferimento agli artt. 3, 97, 101, secondo comma, 104, 108, 110, 111, nonché 10, 11 e 117, primo comma, Cost., questi ultimi in relazione all’art. 6 CEDU e all’art. 47 CDFUE, che attribuisce al MEF: la gestione dei concorsi per l’accesso alla magistratura tributaria; il compito di determinare le variazioni della dotazione organica dei giudici tributari e del personale amministrativo, le assunzioni di personale, i comandi e i distacchi, le mobilità, i trasferimenti, i premi di produttività; il servizio automatizzato per la gestione delle attività degli uffici di segreteria delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado e del consiglio di presidenza incardinato presso il centro informativo del Dipartimento delle entrate; le funzioni di spettanza statale nel settore della gestione e dello sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico, lasciando i presidenti di Corte di Giustizia Tributaria privi di adeguate leve gestionali. L’oggetto del giudizio a quo riguarda una controversia tra l’Agenzia delle entrate e un privato afferente alla debenza dell’imposta sul valore aggiunto, che nulla ha a che vedere con le questioni sollevate. Peraltro, neppure si profila il pericolo di una sostanziale sottrazione delle disposizioni censurate al controllo di legittimità costituzionale, essendo agevole ipotizzare altre sedi in cui le medesime questioni potrebbero trovare una ben più pertinente ragion d’essere. Difatti, la normativa in esame potrebbe essere eventualmente sottoposta al vaglio di legittimità costituzionale ai sensi dell’art. 23 della legge n. 87 del 1953, nel corso di un giudizio instaurato dinanzi alla competente autorità giurisdizionale.
Riguarda ancheart. 4-ter Giurisdizione tributariaart. 4-quater Giurisdizione tributariaart. 9 Giurisdizione tributariaart. 32 Giurisdizione tributariaart. 37 Giurisdizione tributariaart. 20 d.l. 44/2023