Art. 51 — Entrata in vigore
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Il presente decreto entra in vigore il 15 gennaio 1993. Le disposizioni contenute nel capo II si applicano ai componenti delle commissioni tributarie provinciali e regionali e quelle contenute nel capo IV hanno effetto dalla data di insediamento delle commissioni tributarie provinciali e regionali ((, salvo quelle di cui all'articolo 35 che hanno effetto a decorrere dalla data di ultimazione delle procedure selettive previste dall'articolo 3, comma 205, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.))
Testo vigente dal 26 ottobre 1996 al 16 settembre 2022 · versione 6 su Normattiva