Art. 8 — Incompatibilita'
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Non possono essere componenti delle commissioni tributarie, finche' permangono in attivita' di servizio o nell'esercizio delle rispettive funzioni o attivita' professionali:
- a)i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo;
- b)i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali e gli amministratori di altri enti che applicano tributi o hanno partecipazione al gettito dei tributi indicati nell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nonche' coloro che, come dipendenti di detti enti o come componenti di organi collegiali, concorrono all'accertamento dei tributi stessi;
- c)i dipendenti dell'Amministrazione finanziaria che prestano servizio presso gli uffici del Dipartimento delle entrate e del Dipartimento del territorio;
- d)gli appartenenti al Corpo della Guardia di finanza;
- e)i soci, gli amministratori e i dipendenti delle societa' concessionarie del servizio di riscossione delle imposte o preposte alla gestione dell'anagrafe tributaria e di ogni altro servizio tecnico del Ministero delle finanze;
- f)gli ispettori tributari di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146;
- g)i prefetti;
- h)coloro che ricoprono incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- i)a decorrere dal 1° ottobre 2001, coloro che in qualsiasi forma, anche se in modo saltuario o accessorio ad altra prestazione, esercitano la consulenza tributaria, ovvero l'assistenza o la rappresentanza di contribuenti nei rapporti con l'amministrazione finanziaria o nelle controversie di carattere tributario;
- l)gli appartenenti alle Forze armate ed i funzionari civili dei Corpi di polizia;
- m)coloro che sono coniugi o parenti fino al secondo grado o affini in primo grado di coloro che sono iscritti negli albi professionali o negli elenchi di cui alla lettera i) nella sede della commissione tributaria o che comunque esercitano dinanzi alla stessa abitualmente la loro professione. Non possono essere componenti dello stesso collegio giudicante i coniugi, nonche' i parenti ed affini entro il quarto grado. Nessuno puo' essere componente di piu' commissioni tributarie. I componenti delle commissioni tributarie, che vengano a trovarsi in una delle condizioni di cui al comma 1, lettere a) e b) o che siano nominati giudici costituzionali, sono sospesi dall'incarico fino alla data di cessazione dell'incompatibilita'; successivamente alla suddetta data essi riassumono le rispettive funzioni anche in soprannumero presso la commissione tributaria di appartenenza.
Testo vigente dal 10 dicembre 2000 al 28 febbraio 2002 · versione 11 su Normattiva