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Nelle Province, dove siano ancora in vigore graduatorie dei concorsi magistrali ad esaurimento, di cui ai decreti legislativi 21 aprile 1947, n. 373, 16 aprile 1948, n. 830, 7 maggio 1948, n. 817 ed alla legge 9 maggio 1950, n. 281, le assunzioni in ruolo, fatta preliminarmente salva l'assegnazione di un quinto per ogni tipo di concorso, saranno disposte in modo da raggiungere complessivamente i tre quinti dei posti disponibili all'inizio di ciascun anno scolastico.

Testo in vigore dal 22 agosto 1952 al 16 dicembre 2010

urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1082~artunico · fonte del testo