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Gli insegnanti non di ruolo che abbiano titolo per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 21 della legge 28 luglio 1961, n. 831, e gli insegnanti tecnico-pratici, nonche' gli insegnanti di arte applicata aventi titolo per la partecipazione al concorso previsto dall'ultimo comma dell'articolo 22 della citata legge numero 831, sono inclusi a domanda nelle particolari graduatorie previste dai medesimi articoli 21 e 22 senza ulteriore prova di esame. Il Ministro per la pubblica istruzione fissera', con proprio decreto, i criteri per la formazione delle graduatorie di cui al comma precedente applicando, in quanto applicabili, gli stessi criteri previsti dal primo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1961, n. 831. Gli insegnanti stabili ammessi all'insegnamento in qualita' di abilitati in base a particolari disposizioni di legge possono chiedere l'immissione in ruolo relativamente all'insegnamento per il quale hanno a suo tempo ottenuto la stabilita. Gli insegnanti non di ruolo di cui ai precedenti commi possono ottenere l'inclusione nelle graduatorie predette anche se abbiano superato il limite massimo di eta' stabilito per l'ammissione ai concorsi.
Testo in vigore dal 11 novembre 1964 al 16 dicembre 2010
