[1]Accertato il diritto del richiedente, la indennita' dovuta secondo il disposto dell'art. 3, quando non sia stabilita d'accordo fra il richiedente e il proprietario del fondo serviente, sara' determinata mediante perizia da ordinarsi dal pretore locale.
[2]In questo caso, ricevuta la perizia, il pretore, sull'istanza del richiedente, che abbia depositato l'indennita' stabilita dal perito, autorizzera' l'impianto e l'uso della linea, in pendenza delle contestazioni sull'indennita' stessa.
Testo vigente dal 8 luglio 1907
